Art. 1.
(Istituzione di una zona franca urbana
nel comune di Gela).

      1. È istituita una zona franca urbana nel comune di Gela, di seguito denominata «zona franca urbana».
      2. La zona franca urbana è delimitata dal comune di Gela, sentita la Regione siciliana, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.